Eventi

Andria, 12.02.2021

A tutti i dipendenti

con la presente si comunica che, la Scrivente, come da intese, ha corrisposto interamente l’una tantum pari ad euro 1.000,00 nel cedolino paga di gennaio 2021. Tale somma è soggetta a tassazione separata.

Inoltre, si rende noto che, dal giorno 19.02.2021 sino al giorno 26.02.2021, dalle ore 13:00 alle ore 16:00 i lavoratori che volessero avere chiarimenti sui cedolini dalla Dott.ssa Lacapra (dopo le disposizioni aziendali e le presenze) potranno contattarla telefonicamente al numero  347.8003781; il tutto in sostituzione della presenza della dott.ssa in sede, a causa dell’attuale situazione epidemiologica.

I quesiti, dovranno riguardare i seguenti argomenti:

•             Modelli ANF non ancora autorizzati,

•             Controllo relativo al trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale di cui agli art. 1 e 2 del D.L. n. 3/20,

•             Chiarimenti in merito al calcolo delle differenze retributive dal 1^ luglio 2020 ed EDR (calcolo effettuato considerando le presenze, le assenze e gli eventi non retribuiti),

•             Erogazione dell’importo a titolo di una tantum, verificata la tassazione (conguaglio di fine anno a debito e/o credito).

 


 

Andria, 17.11.2020

 

INFORMATIVA GESTIONE INFORTUNI PER POSITIVITA' COVID 19

La normativa INAIL prevede che in caso di infezione da covid-19 e di sospetto di contagio in occasione di lavoro il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio e il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza deve trasmettere all’Inail il primo certificato di infortunio.

II medico certificatore è, dunque, tenuto a compilare il primo certificato riportando i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data del contagio, la data di astensione dal lavoro a partire dalla quale computare l’indennità temporanea di inabilità assoluta conseguente al contagio o la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore.

Tali dati sono essenziali in quanto:

  • la conferma diagnostica (esito positivo del tampone) rappresenta il momento della regolarizzazione del caso da cui far decorrere la tutela;
  • il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto.

Per l’INAIL ai fini del riconoscimento dei casi di positività a Covid-19 quali casi tutelati dall’ente è indispensabile ricevere il primo certificato di infortunio. Il medico certificatore viene identificato nel medico del Presidio sanitario od ospedaliero che presta la prima assistenza o nel medico di base che può redigere il certificato sulla base della documentazione sanitaria disponibile.

Pertanto, d’ora in poi i casi di positività a Covid-19  saranno trattati come infortunio sul lavoro solo in presenze di primo certificato INAIL da consegnare al datore di lavoro a cura del dipendente. Il certificato qualora non sia redatto dal presidio ospedaliero va richiesto al medico di base. In assenza dello stesso l’evento sarà gestito come malattia.

 


 

Andria 16.11.2020

 

CORSO SULLA SICUREZZA PER I DIPENDENTI DEL P.O. DI BARLETTA DA SVOLGERSI PRESSO IL PTA DI TRANI NEI GIORNI 18 E 20 NOVEMBRE 2020, CON FREQUENZA OBBLIGATORIA

 

ELENCO DIPENDENTI CORSO DEL 18.11. 2020

 

Elenco

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